COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 24.09.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA REGIONE GARA DEL 21/09/2003 MONTEBELLO DON BOSCO – CORMOR
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 24.09.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA REGIONE
GARA DEL 21/09/2003 MONTEBELLO DON BOSCO - CORMOR
Il G.S.R.,
· esaminato il rapporto dell'arbitro relativo alla gara MONTEBELLO DON BOSCO-CORMOR, valevole per la 2a giornata della Coppa Regione 2003/2004 per Societa' di Terza Categoria ed in programma il 21.09.2003 con inizio alle ore 16.00, rapporto da cui si evince che la Soc. Cormor non si e' presentata sul campo di Via Conconello n. 16 di Opicina in Trieste per la disputa del suindicato incontro e che nella circostanza e' stato osservato il tempo di attesa pari a 45 minuti, ai sensi dell'art. 54/2 delle N.O.I.F.;
· preso atto che la Soc. Cormor, nella suindicata data, invece di recarsi a Trieste, ha raggiunto Mereto di Tomba, nella convinzione di dover incontrare la squadra di quest'ultima localita' (Italsped Mereto Don Bosco) in luogo del Montebello Don Bosco;
· visto il C.U. n. 5 dd. 29.08.2003 del C.R. Friuli-Venezia Giulia, punto 2.1.9. (Coppa Regione 2003/2004 - Societa' di Terza Categoria) dal quale emerge che, sia nella parte relativa alla composizione del girone C/6 che in quella riguardante il calendario inerente il girone stesso, la Soc. Montebello Don Bosco e' indicata nella forma abbreviata di "M.Don Bosco";
· valutato che una lettura non attenta del detto programma pubblicato sul citato C.U. possa aver indotto in errore la dirigenza del Cormor (Societa' della Provincia di Udine, abituata ad associare alla citata abbreviazione la societa' di Mereto di Tomba) e che cio' possa costituire quindi un'attenuante per la predetta Societa', senza che possa pero' essere esclusa la responsabilita' della medesima per la mancata effettuazione della gara suindicata;
· vista la nota in data 22.09.2003, con la quale la Soc. Cormor si e' assunta ogni responsabilita' per l'accaduto ed ha fatto pervenire le proprie scuse per il contrattempo involontariamente provocato;
· ritenuto, quindi, in considerazione delle suindicate circostanze attenuanti, che la sanzione da irrogare alla Soc. Cormor possa essere limitata soltanto alla perdita della gara, senza la penalizzazione di un punto in classifica e l'irrogazione dell'ammenda;
P.Q.M.
delibera a carico della Societa' Cormor, ai sensi dell'art. 12, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato sul C.U. n. 12/A della FIGC del 31.07.2003, la punizione della perdita della gara MONTEBELLO DON BOSCO-CORMOR con il punteggio di 0-3.