COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 08.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 04/10/2003 SAN LUIGI – S.CANZIAN D ISONZO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 08.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 04/10/2003 SAN LUIGI - S.CANZIAN D ISONZO
Il G.S.R.,
· esaminati il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara SAN LUIGI - SAN CANZIAN, valevole per il Campionato Regionale Juniores , Girone "C", disputatasi a Trieste il 04.10.2003;
· rilevato dai detti atti che la Societa’ San Luigi ha impiegato nel corso della gara cinque calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984 e precisamente:
o il n. 5 BAMPI Stefano, nato il 26.03.1984,
o il n. 7 DE TOMI Franco, nato il 02.06.1984,
o il n. 11 ZACCHIGNA Stefano, nato il 21.11.1984,
o il n. 16 CALIA Davide, nato l'11.10.1984 (dal 16' del 2° tempo, in sostituzione del n. 9 BRUNETTI Antonio);
o il n. 15 BORTOLIN Alessandro, nato il 21.07.1984 (dal 28' del 2° tempo, in sostituzione del n. 2 PERINI Francesco);
· vista la disposizione pubblicata sul C.U. N.1 dell'1.7.2003 del Comitato Regionale F.I.G.C./L.N.D. del Friuli Venezia Giulia, punto 1.2.2., in base alla quale nelle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono essere impiegati calciatori nati dall'1.1.1985 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di eta', nonche' quattro calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984 in poi;
· considerato quindi che la Societa' San Luigi, impiegando un calciatore in piu' del consentito nato dall'1.1.1984 in poi, ha fatto partecipare alla gara in epigrafe un atleta che non ne aveva legittimo titolo ed ha posto pertanto in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento dell'incontro;
· visto l'art. 12, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte";
P.Q.M.
delibera:
a) a carico della Societa' San Luigi la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3;
b) nei confronti del Sig. FRANCHINI Guido, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. San Luigi, l'inibizione a tutto il 21.10.2003, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva.