COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 08.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SANGIORGINA SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FABIO PARIDE DELL’A.S. CENTRO SEDIA CALCIO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 08.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. SANGIORGINA SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FABIO PARIDE DELL’A.S. CENTRO SEDIA CALCIO.
LA COMMISSIONE,
· Ricevuto nei termini regolamentari il reclamo da parte della S.S. Sangiorgina, per la presunta partecipazione irregolare del calciatore FABIO Paride dell’A.S. Centro Sedia Calcio alla gara: Sangiorgina–Centrosedia del 21.09.2003, valevole per il Campionato di Promozione – Girone B;
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara stessa;
· Visto il C.U. n. 45 del 5.06.2003, dove risulta squalificato per UNA giornata effettiva di gara per "recidività in ammonizioni – II infrazione", il predetto giocatore;
· Considerato che la squalifica era stata comminata per una gara di "play-off", (quando il giocatore militava con la Società Aquileia);
· Visto il precedente C.U. n. 41 del 14.05.2003, dove a pagina 8 viene precisato testualmente che: "nelle gare di play-off, la seconda ammonizione…..determina l’automatica squalifica per la gara successiva……Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato successivo, ai sensi dell’Art. 17 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva; per contro L’Art. 16 comma 6 dello stesso C.G.S. stabilisce: "Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, …..la squalifica è scontata …..per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza", escluse comunque le eventuali gare di Coppa Italia e Coppa Regione;
· Constatato che il calciatore FABIO Paride, successivamente alla data del 1.06.2003 (dove è incorso alla seconda ammonizione che ha determinato la relativa squalifica), non ha partecipato ad altre gare di play-off (dove eventualmente poteva scontarla), è palese che la squalifica residua doveva essere scontata nella prima gara di campionato, che nel caso specifico risulta essere proprio: Sangiorgina – Centro Sedia del 21.09.2003;
· Ritenuto che, di conseguenza, alla menzionata gara il calciatore FABIO Paride risultava essere in posizione irregolare perché squalificato.
P.Q.M.
· Accoglie il reclamo presentato dalla S.S. Sangiorgina;
· Infligge all’A.C. CENTRO SEDIA CALCIO la punizione Sportiva della perdita della gara per 0 – 3 (Art. 12 comma Codice di Giustizia Sportiva);
· Commina a carico della Società Centro Sedia Calcio, l’ammenda di € 200,00;
· Inibisce per MESI UNO il Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Centro Sedia Calcio signor BELTRAME Annibale;
· Squalifica il giocatore FABIO Paride per UNA ulteriore GIORNATA DI GARA;
· Ordina la restituzione della tassa reclamo alla S.S. Sangiorgina.
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