COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 29.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SAN LUIGI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE CHE INFLIGGEVA ALLA SOCIETA’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA: SAN LUIGI – SAN CANZIAN D’ISONZO, DEL CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES”
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 29.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. SAN LUIGI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE CHE INFLIGGEVA ALLA SOCIETA’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA: SAN LUIGI – SAN CANZIAN D’ISONZO, DEL CAMPIONATO REGIONALE "JUNIORES"
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.C. San Luigi – A.S. San Canzian d’Isonzo del 4.10.2003, valevole per il Campionato Regionale "Juniores" – Girone C;
· Visto il C.U. N. 10 in data 8.10.2003 del Comitato Regionale F.V.G., nel quale il G.S.R. adottava, a carico della Società San Luigi, il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, oltre all’inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale a tutto il 21.10.2003, per aver impiegato nel corso della gara un giocatore "fuori quota" in esubero rispetto ai QUATTRO consentiti dal regolamento;
· Rilevato che il ricorso in questione risulta privo della ricevuta della raccomandata inviata alla Società avversaria;
· Ricordato che l’Art. 42 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva indica chiaramente che: "….. nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’Art. 34 comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo;
· Ritenuto che la non osservanza della tassativa disposizione, determina il non accoglimento del ricorso;
P.Q.M.
· Respinge il ricorso presentato dall’A.C. San Luigi per vizio di forma;
· In virtù della decisione adottata ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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