COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DEL 09/11/2003 ANCONA – SANGIORGINA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 12.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DEL 09/11/2003 ANCONA - SANGIORGINA Il Giudice Sportivo Regionale, · esaminati il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara Ancona-Sangiorgina, valevole per il campionato di Promozione, girone "B", disputatasi ad Udine in data 09.11.2003 ed in merito alla quale la Societa' A.S. Ancona ha preannunciato reclamo con telegramma del 10.11.2003, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore; · ritenuto, nella fattispecie suindicata, di instaurare d'ufficio il relativo procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, punto 5), lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, dai quali emerge che la Societa' Sangiorgina ha impiegato nel corso della gara suindicata i seguenti giocatori nati dall'1.1.1984 in poi: o il n. 10 MORETTO GABRIELE, nato il 10.8.1984, sostituito al 17' del secondo tempo con il n. 16 CITOSSI MASSIMO, nato il 11.10.1978; o il n. 11 AIROLDI MATTEO, nato il 4.5.1985, sostituito al 22' del secondo tempo con il n. 18 BIER PAOLO, nato il 10.7.1980; o il n. 5 TOMASELLI MAURO, nato il 30.8.1984, sostituito al 28' del secondo tempo dal n. 13 MILOCCO ANGELO nato il 12.11.1976; · vista la disposizione pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1.7.2003 dal Comitato Regionale F.I.G.C. - L.N.D. del Friuli Venezia Giulia, punto 1.2.1, in base alla quale nelle gare dell'attivita' ufficiale 2003 / 2004 le Societa' partecipanti al regionale di "Promozione" hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' partecipanti, almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1984 in poi; · rilevato che dal 28' del secondo tempo in poi, dopo la sostituzione del n. 5 TOMASELLI Mauro (ultimo rimasto in campo dei tre giocatori impiegati nella gara e nati dall'1.1.1984 in poi dalla Societa' Sangiorgina) con il n. 13 MILOCCO Angelo, nato il 12.11.1976, la Societa' Sangiorgina non ha utilizzato piu' alcun giocatore nato dalla predetta data 1.1.1984 in poi, disattendendo in tal modo l'obbligo sopraindicato; · preso atto del suddetto C.U. n. 1 dell'1.7.2003, pag. 12, che l'inosservanza della citata disposizione comporta la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi al riguardo anche il C.U. n. 1 del 1.7.2003 della L.N.D., pag. 6), per violazione della norma di cui all'art. 34 bis delle N.O.I.F.; delibera a carico: a) della Societa' Sangiorgina la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; b) del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Societa' Sangiorgina, Signor MILAN Ernesto, l'inibizione fino al 25.11.2003, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva.
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