COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. MONFALCONE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE MARCHESAN MASSIMO PER TRE GIORNATE DI GARA (IN C.U. N°15 DEL 12.11.2003)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. MONFALCONE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE MARCHESAN MASSIMO PER TRE GIORNATE DI GARA (IN C.U. N°15 DEL 12.11.2003) La COMMISSIONE, - Letto il ricorso della Società; - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.C. MONFALCONE/ A.C.C. GONARS dell'8.11.2003, valevole per il Campionato di Eccellenza - Girone A; - Visto il provvedimento adottato dal G.S.R., pubblicato sul C.U. n. 15 del 12.11.2003, che squalificava per TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA il calciatore MARCHESAN Massimo (A.C. Monfalcone); - Rilevato dal referto arbitrale che al 46° del 2° tempo il n°10 Marchesan Massimo, dopo aver protestato per un fuorigioco ritenuto inesistente, "a gioco già ripreso mi diceva: "vergognati e smetti di arbitrare"; alla notifica del provvedimento di espulsione continuava a dire "ti devi vergognare, che c... stai facendo" e scagliava a terra la sua fascia di capitano in segno di protesta; al termine della gara, inoltre, aspettava l'arbitro nei pressi degli spogliatoi e lo accompagnava per alcuni metri dicendogli "vuole un consiglio. Appenda il fischietto e smetta di arbitrare". Desisteva soltanto perché invitato da alcuni compagni e dirigenti ad entrare negli spogliatoi". - Osserva: 1. è assolutamente ininfluente la considerazione di fatto svolta dalla Società in ricorso, volta ad evidenziare un preteso errore tecnico dell’arbitro in quanto questi è l’unico ed inappellabile regolatore delle vicende di gioco sia in ordine alle decisioni tecniche che in ordine alle decisioni disciplinari; 2. al momento in cui l’arbitro inappellabilmente ha ritenuto di espellere il calciatore, ha evidentemente ritenuto che la descritta condotta fosse meritoria di tale sanzione; nel merito del provvedimento di espulsione né il G.S.R. né la Commissione Disciplinare non può entrare; entrambi possono, al contrario, valutare a fini sanzionatori la condotta del calciatore che ha indotto l’arbitro a notificare l’espulsione; 3. l’art. 14/9 C.G.S., infatti, fa conseguire a tale provvedimento l’automatica squalifica per almeno una giornata, facendo salve le sanzioni più gravi che gli Organi di Giustizia Sportiva ritenessero di adottare; 4. il sig. Marchesan, nel frangente, era capitano della sua squadra, e a tale qualifica l’Ordinamento Sportivo riferisce specifiche responsabilità sia sostanziali che a livello di immagine, tali da considerare pacificamente la qualifica di capitano quale aggravante autonoma della sanzione; 5. nel caso concreto, la C.D. ritiene il fatto descritto dall’arbitro meritevole di una sanzione ben superiore alla singola automatica giornata di squalifica: vanno infatti necessariamente considerati anche i fatti successivi alla notifica del provvedimento di espulsione: in particolare, il sig. Marchesan non ha ottemperato immediatamente al provvedimento, ma ha continuato nella sua condotta utilizzando gergo e toni contrari ai principi di sportività; ha ulteriormente manifestato platealmente il suo dissenso gettando a terra la propria fascia di capitano, con quello che tale fascia rappresenta a livello istituzionale; ancora, al termine della gara, ha atteso l’arbitro nei pressi dello spogliatoio, accompagnandolo per alcuni metri continuando nello stesso atteggiamento. Analizzando, poi, il senso delle espressioni del calciatore, ci accorgiamo che il G.S.R. le ha interpretate come frasi irriguardose, come se il sig. Marchesan si fosse rivolto al direttore di gara senza il riguardo richiesto dalla autorità che l’arbitro rappresenta. A ben vedere, le esternazioni del sig. Marchesan possono venire interpretate non solo come dirette ad una protesta senza il dovuto riguardo verso l’autorità costituita del direttore di gara, ma possono essere indirizzate a ferire proprio la persona dell’arbitro nelle sue convinzioni di aver diretto con impegno la gara Se così lette, tali frasi appaiono decisamente ingiuriose, e tale situazione sarebbe intuitivamente più grave della semplice mancanza di riguardo. Attenzione, a questo punto, che la nuova formulazione dell’art. 32/3 C.G.S. ratifica e conferma una certa giurisprudenza sportiva, e dispone definitivamente che l’Organo di seconda istanza (quale è la Commissione Disciplinare nel giudicare i ricorsi delle società avverso le sanzioni comminate dal G.S.) "se valuta diversamente, in fatto ed in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti". A questo punto, se la C.D. valutasse come ingiuriose anziché irriguardose le frasi che il capitano della squadra ha espresso in campo, ha ripetuto dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ed ha ribadito una terza volta fuori dal campo attendendo per l’occasione che l’arbitro rientrasse dirigendosi verso gli spogliatoi, considerando il gesto di spregio delle istituzioni sportive consistito nel gettare a terra la fascia di capitano, aggravando il tutto dalla qualifica di capitano, la C.D. sarebbe libera, nella sua autonomia di giudizio, di infliggere al reclamante una sanzione ben superiore alle tre giornate che il G.S.R. ha comminato. Peraltro, in considerazione che la nuova formulazione dell’art. 32/3 C.G.S. ha solo pochi mesi di vita e può essere sfuggita alle società meno attente; ritenuto che comunque il G.S.R. ha ben motivato la propria decisione; questa C.D. ritiene di confermare la sanzione adottata dal G.S.R. non risultando elementi decisivi che possano far propendere per l’atteggiamento ingiurioso anziché meramente irriguardoso del capitano della A.C. Monfalcone. P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE conferma la squalifica del calciatore Marchesan Massimo per tre giornate. Dispone per l’addebito della tassa reclamo.
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