COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO A. P. COMUNALE CHIONS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FANTUZZI EMANUELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO A. P. COMUNALE CHIONS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FANTUZZI EMANUELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: PRO FAGAGNA – CHIONS del 9.11.2003, valevole per il Campionato di Promozione – Girone A; · Visto il C.U. DEL Comitato Regionale F.V.G. n. 15 in data 12.11.2003, dal quale risulta che il G.S.R. squalificava per quattro giornate effettive di gara il calciatore FANTUZZI Emanuele (Chions), per "aver, a gioco fermo, colpito volontariamente un giocatore avversario con un pugno al collo all’altezza del pomo di adamo; l’atto provocava l’intervento di un’ambulanza per il ricovero in ospedale"; · Letto il ricorso dell’A.P.C. CHIONS, che pur non negando il fallo di reazione compiuto dal proprio tesserato, tende a ridimensionarne l’accaduto, cercando di farlo apparire come un gesto involontario che solo per pura fatalità ha provocato un danno importante all’avversario, chiedendo quindi una riduzione della squalifica; · Ritenuto che la dinamica dell’accaduto possa indurre ad una formulazione più benevola del provvedimento adottato in prima istanza, ritenendo verosimile che il giocatore non intendesse procurare all’avversario le conseguenze successivamente lamentate; P.Q.M. · Accoglie parzialmente il ricorso presentato, riducendo a TRE le giornate di squalifica a carico del calciatore FANTUZZI Emanuele ; · In virtù dell’accoglimento del reclamo, ordina la restituzione della tassa reclamo all’ A.P.C. CHIONS.
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