COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 03.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MANIAGO (CALCIO A CINQUE) AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE FEDRIGO ALESSIO FINO AL 4 GENNAIO 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 03.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MANIAGO (CALCIO A CINQUE) AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE FEDRIGO ALESSIO FINO AL 4 GENNAIO 2004. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S.MANIAGO – A.S. FIVE A SIDE MONFALCONE dell’1.11.2003, valevole per il Campionato Regionale di "Calcio a cinque" – Serie C; · Visto il C.U. n. 14 del Comitato Regionale F.V.G. in data 5.11.2003, nel quale risulta inibito fino al 4.01.2004 il dirigente dell’A.S. Maniago signor FEDRIGO Alessio con la seguente motivazione: "perché, durante un parapiglia avvenuto in campo al 15’ del secondo tempo, veniva trattenuto a forza dai suoi giocatori in quanto intenzionato a colpire un giocatore della squadra avversaria; perché, ritornato in panchina, veniva alle mani con un sostenitore del Monfalcone"; · Letto il ricorso della Società e sentito il rappresentante della stessa, intervenuto alla seduta con regolare delega del Presidente, che ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, negando la volontà del dirigente di voler partecipare al parapiglia; al contrario, la sua presenza sul terreno di gioco, era dettata esclusivamente dalla intenzione di dividere i giocatori che si stavano spintonando; per quanto riguarda il successivo episodio, anche in questo caso – a detta della reclamante – il signor Fedrigo, provocato da un sostenitore appoggiato alla balaustra degli spalti, reagiva unicamente per svincolarsi tanto da far ritenere di partecipare attivamente all’alterco; chiedeva pertanto l’annullazione del provvedimento o in alternativa una riduzione dell’inibizione; · Ricordando, ancora una volta, che la versione fornita dall’arbitro deve considerarsi sempre prova privilegiata, e che sulla base di tale risultanza si basa il giudizio degli Organi Disciplinari, per cui non è possibile avvalorare la tesi avanzata dalla Società e dal suo Dirigente; · Valutato comunque che, nella circostanza, si possa considerare la situazione ambientale (palestra), che non consente una netta divisione fisica tra il "campo di gioco" e il settore riservato al pubblico, e la possibile e verosimile provocazione avvenuta, consenta parzialmente di rivedere il giudizio assunto in primo grado; P.Q.M. · A parziale accoglimento del ricorso della Società A.S. Maniago – Calcio a Cinque, riduce al 18.12.2003 l’inibizione a carico del Dirigente FEDRIGO Alessio e ordina, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo.
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