COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO S.A.S. CASARSA AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FRANCESCHINA MICHAEL FINO AL 18 FEBBRAIO 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO S.A.S. CASARSA AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FRANCESCHINA MICHAEL FINO AL 18 FEBBRAIO 2004. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Azzanese – Casarsa del 15.11.2003, valevole per il Campionato Regionale Juniores – Girone A; · Visto il provvedimento del G.S.R., pubblicato sul C.U. n. 16 del 19.11.2003, nel quale risulta squalificato fino al 18.02.2004 il calciatore FRANCESCHINA Michael (capitano del Casarsa), perché "al 44’ del primo tempo, dopo l’espulsione di un proprio compagno, si avvicinava all’arbitro e, dopo aver appoggiato le dita di una mano sulla spalla di quest’ultimo, gli inferiva una leggera spinta, senza comunque farlo indietreggiare e senza causargli alcuna conseguenza fisica; contemporaneamente profferiva frase irriguardosa verso il direttore di gara; perché, all’esibizione del cartellino rosso, profferiva ingiurie verso l’arbitro; perché, nel ritardare l’uscita dal recinto di gioco, urlava frasi minacciose sempre rivolte all’arbitro (sanzione aggravata in quanto capitano della squadra)" · Letto il ricorso della Società S.A.S. Casarsa, che pur stigmatizzando la condotta scorretta del giocatore, chiede una congrua riduzione della squalifica; · Ritenuto che il comportamento del tesserato debba essere adeguatamente sanzionato, in particolar modo rivestendo egli la qualifica di capitano, ma di considerare sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta. P.Q.M. · In parziale accoglimento del ricorso della S.A.S. Casarsa, riduce al 31 gennaio 2004, la squalifica a carico del calciatore FRANCESCHINA Michael (Casarsa); · Ordina, in virtù dell’accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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