COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.C. FIUME VENETO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE THOMAS FRANCO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.C. FIUME VENETO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE THOMAS FRANCO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Liventina – Fiume Veneto del 23.11.2003, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone A;
· Letto il ricorso inviato dalla Società A.S.C. Fiume Veneto, con il quale chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate a carico del Proprio giocatore THOMAS Franco, reo di aver "colpito con una gomitata al volto, a gioco fermo, un avversario; alla notifica del provvedimento, profferiva ingiurie al direttore di gara";
· Valutato che, nonostante le articolate ed appassionate argomentazioni della società reclamante, il provvedimento del G.S. appare congruo.
P.Q.M.
· Respinge il ricorso presentato e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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