COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. CALCIO STARANZANO IN MERITO VALIDITA’ DELLA GARA: STARANZANO – FOGLIANO REDIPUGLIA DEL 23.11.2003, PER IMPIEGO IRREGOLARE DA PARTE DELL’ A.S. FOGLIANO DEL f.f. ASSISTENTE DELL’ARBITRO SIGNOR TRIANI WALTER.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. CALCIO STARANZANO IN MERITO VALIDITA’ DELLA GARA: STARANZANO – FOGLIANO REDIPUGLIA DEL 23.11.2003, PER IMPIEGO IRREGOLARE DA PARTE DELL’ A.S. FOGLIANO DEL f.f. ASSISTENTE DELL’ARBITRO SIGNOR TRIANI WALTER. LA COMMISSIONE, · Vista la delibera del G.S.R. in C.U. n. 18 del 03.12.2003, con la quale si disponeva la trasmissione, per competenza, a questa Commissione, degli atti relativi alla gara in epigrafe; · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S. CALCIO STARANZANO – A.S. FOGLIANO del 23.11.2003, valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone C; · Letto il reclamo dell’A.S. Staranzano, dove denuncia l’utilizzo irregolare da parte dell’A.S. Fogliano, nel corso della gara in questione, del signor TRIANI Walter, in qualità di assistente dell’arbitro di parte, pur essendo lo stesso – a detta della reclamante – non tesserato con la medesima società; precisa inoltre che il signor Triani, risulta essere dirigente della Società Amatori Calcio Staranzano, per la quale svolge pure il compito di "assistente dell’arbitro"; · Espletati i dovuti accertamenti presso il Comitato Regionale, in base ai quali si rileva che: o in via preliminare, pur non risultando inizialmente elencato nel modulo di iscrizione della società, con successiva comunicazione datata 26.09.203, l’A.S. Fogliano comunicava al Comitato Regionale di aver inserito il signor Triani nell’organico societario in qualità di consigliere; o effettivamente, l’Amatori Calcio Staranzano ha impiegato, anche recentemente, in una gara di campionato, quale "assistente dell’arbitro" il signor Triani Walter; o non risulta in alcun modo che il menzionato Triani sia un dirigente della Società Amatori Calcio Staranzano (a tale proposito non è indicato nel censimento della Società, né risulta successivamente segnalato); · Considerato che il fatto denunciato dalla reclamante (quello di fungere da "assistente dell’arbitro" in altra società della stessa lega), non rappresenta una irregolarità per la gara in esame, bensì una posizione non regolare nel campionato "amatori", dove – chi ne ha interesse – potrà eccepire, nei modi, tempi e termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. · Respinge il reclamo presentato dall’A.S. Calcio Staranzano; · Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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