COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA > VIS VELLETRI L.R. – BOVILLE ERNICA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA << PROMOZIONE >> VIS VELLETRI L.R. - BOVILLE ERNICA L'A.S.BOVILLE ERNICA, in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento della Coppa Italia, riguardante l'inoltro dei reclami, pubblicato a pag. 7 del Com. Uff. n. 7 del 7/8/2003, ha trasmesso, nei termini, preannuncio telegrafico di reclamo in ordine alla regolarita’ di svolgimento della gara indicata in oggetto. Precisa l'A.S. BOVILLE ERNICA, nel proprio ricorso, che la SOC. VIS VELLETRI L.R. ha utilizzato irregolarmente il calciatore PAGLIUCA LUIS in quanto squalificato per una gara di Coppa Italia con il Com. Uff. n. 40 del 9-1-2003, ed i calciatori RAPARO DANIELE e PADOVANI MARCO, entrambi squalificati in una gara di Coppa Lazio Juniores, per una gara con il Com.Uff. n.78 del 8-5-2003. Per tali motivi chiede, la ricorrente, l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 comma 5) del C.G.S. Visti gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Uff. Tesseramenti di questo Comitato Regionale è risultato che il calciatore PAGLIUCA LUIS e’ stato trasferito, in data 13-9-2003, alla SOC. U.C.NETTUNO, partecipante al Campionato di Eccellenza, e che nella gara di campionato del 14-9-2003 e di Coppa Italia del 17-9-2003, il predetto atleta non e’ stato utilizzato dalla U.C.NETTUNO. In data 19 Settembre 2003, il PAGLIUCA veniva nuovamente trasferito alla SOC. VIS VELLETRI L.R., potendo, quindi in tal modo, disputare regolarmente l’incontro di cui trattasi in quanto, non essendo stato utilizzato negli incontri disputati dalla SOC. U.C.NETTUNO, il PAGLIUCA ha regolarmente scontato la squalifica inflittagli con il gia’ citato C.U. n. 40 del 9-1-2003. Per quanto attiene alla posizione dei calciatori RAPARO DANIELE e PADOVANI MARCO, squalificati nella Coppa Lazio Juniores e sanzionati con il C.U. n. 78 del 8-5-2003, utilizzati dalla SOC. VIS VELLETRI L.R. nella gara in oggetto, questo Organo Giudicante e’ dell’avviso che potevano essere legittimamente impiegati ai sensi di quanto disposto dal comma 6) dell’art 17 del C.G.S. Tutto ciò premesso; considerato, pertanto, che le motivazioni esposte dalla A.S.BOVILLE ERNICA non possono essere considerate assumibili SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIS VELLETRI L.R. – BOVILLE ERNICA 1-0 La Tassa reclamo si incamera
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