COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMA VIII PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANDRO LAERT (CENTRO ITALIA S.D.) ALLA GARA ROMA VIII – CENTRO ITALIA S.D. DEL 7.9.2003 – CAMP. DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25/9/2003– PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMA VIII PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANDRO LAERT (CENTRO ITALIA S.D.) ALLA GARA ROMA VIII – CENTRO ITALIA S.D. DEL 7.9.2003 – CAMP. DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; osservato in via preliminare che il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha già trasmesso all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. l’esposto della Società TRIAENA CAMPAGNANO che contesta la regolarità della lista di trasferimento del calciatore in questione, dalla medesima esponente alla Società CENTRO ITALIA S.D.; rilevato che l’accertamento in questione è preliminare alla decisione da assumere in ordine alla regolare partecipazione del calciatore MANDRO LAERT alla gara in epigrafe ordina sospendersi il giudizio fino all’esito degli accertamenti in corso (da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.) sulla regolarità del trasferimento del calciatore MANDRO LAERT. Nulla sulla tassa reclamo.
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