COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TRIGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) ALLA GARA TRIGORIA – PRO POMEZIA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. TRIGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) ALLA GARA TRIGORIA – PRO POMEZIA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ osservato preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA), in quanto ancora in posizione di squalifica per 1 gara, relativa alla precedente stagione 2002/2003;
§ osservato, altresì, che in effetti il calciatore risulta squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con il C.U. n. 81 del 15.5.2003 e tale squalifica andava scontata nella stagione sportiva successiva;
§ considerata la posizione del calciatore irregolare;
DELIBERA
§ di comminare alla Società PRO POMEZIA la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di € 75,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore della Società A.S. PRO POMEZIA, ABBALLE FRANCESCO fino al 23.10.2003;
§ di squalificare il calciatore FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) per 1 giornata ulteriore di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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