COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TRIGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) ALLA GARA TRIGORIA – PRO POMEZIA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TRIGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) ALLA GARA TRIGORIA – PRO POMEZIA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA), in quanto ancora in posizione di squalifica per 1 gara, relativa alla precedente stagione 2002/2003; § osservato, altresì, che in effetti il calciatore risulta squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con il C.U. n. 81 del 15.5.2003 e tale squalifica andava scontata nella stagione sportiva successiva; § considerata la posizione del calciatore irregolare; DELIBERA § di comminare alla Società PRO POMEZIA la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di € 75,00; § di inibire il dirigente accompagnatore della Società A.S. PRO POMEZIA, ABBALLE FRANCESCO fino al 23.10.2003; § di squalificare il calciatore FANTELLI DIEGO (PRO POMEZIA) per 1 giornata ulteriore di gara. § La tassa reclamo va restituita.
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