COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DE MATTEIS CARLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 4.9.2003 (Gara: CANOTTIERI LAZIO A – TEVERE REMO del 20.7.2003 – Torneo Coppa Canottieri)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DE MATTEIS CARLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 4.9.2003 (Gara: CANOTTIERI LAZIO A – TEVERE REMO del 20.7.2003 – Torneo Coppa Canottieri) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo alcun elemento che possa indurre a rivalutare la sua posizione; § che, l’arbitro, convocato davanti a questa Commissione, non solo ha confermato il suo referto ma ha fornito ulteriori precisazioni che stigmatizzano pesantemente l’operato del calciatore; § che, infatti, lo stesso ha dichiarato che al termine della partita, visto che il suo collega era stato attorniato da alcuni giocatori, si è avvicinato per evitare complicazioni. Ha potuto così notare che il calciatore DE MATTEIS si faceva largo fra i suoi compagni e giunto a contatto con l’arbitro gli sferrava un colpo a pugno chiuso all’altezza del torace sulla parte sinistra; § che, il collega a seguito del colpo ricevuto barcollava e per evitare che cadesse a terra lo afferrava sostenendolo; § che, successivamente al rientro nel “parterre”, prima di redigere il rapporto di gara, poiché vedeva il collega che si massaggiava la parte colpita, lo invitava ad alzarsi la maglia per cui poteva constatare che la parte dolente mostrava un arrossamento della pelle; § che, alla luce di quanto sopra non si può non escludere qualsiasi provvedimento di rivalutazione della posizione del calciatore DE MATTEIS, la cui squalifica è da considerarsi appena congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore DE MATTEIS CARLO fino al 31.12.2005. § La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it