COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. VALLE DEL FARFA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MISURACA ANDREA (RIANO) ALLA GARA VALLE DEL FARFA – RIANO DEL 5.10.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. VALLE DEL FARFA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MISURACA ANDREA (RIANO) ALLA GARA VALLE DEL FARFA – RIANO DEL 5.10.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto squalificato per 1 gara con il Com. Uff. n. 13 del 26.9.2002 in gara di Coppa Italia non aveva scontato la sanzione nella scorsa stagione in quanto la società RIANO era stata esclusa dalla competizione e la sanzione doveva essere scontata nella corrente stagione in gare di Campionato in quanto la Società RIANO, retrocessa in I Categoria, non partecipava più a tale competizione; ritenuto che la CAF, con la decisione assunta nel Com. Uff. n. 21/C del 20.1.2003, in merito al deliberato di questa Commissione sulla gara ALLUMIERE – OLIMPIA 2004, ha sancito il principio che la squalifica conseguita in gare di Coppa Italia debba essere, comunque, scontata in gare della stessa competizione, salvo esclusivamente la prescrizione sancita dall’art. 18 del CGS; ritenuta la posizione del calciatore regolare, alla luce delle precisazioni di cui sopra; DELIBERA di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: VALLE DEL FARFA – RIANO 1 – 2 La tassa reclamo va incamerata
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