COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGELINI BERNARDINO PARTECIPANTE ALLA GARA FIDENE – CALCIO LEONESSA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGELINI BERNARDINO PARTECIPANTE ALLA GARA FIDENE – CALCIO LEONESSA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto squalificato per 1 gara con il Comunicato Ufficiale n. 81 del 15.5.2003, squalifica non scontata nella scorsa stagione e da scontare nella successiva stagione; § ritenuto che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore, a mente dell’art. 17 n.6 del C.G.S., deve ritenersi irregolare; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare alla Società A.S. CALCIO LEONESSA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00; § di inibire il Dirigente Accompagnatore Sig. VENTURINI VALERIO fino al 29.10.2003; § di squalificare il calciatore ANGELINI BERNARDINO per una ulteriore giornata di gara. § La tassa reclamo va restituita.
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