COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGELINI BERNARDINO PARTECIPANTE ALLA GARA FIDENE – CALCIO LEONESSA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGELINI BERNARDINO PARTECIPANTE ALLA GARA FIDENE – CALCIO LEONESSA DEL 5.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto squalificato per 1 gara con il Comunicato Ufficiale n. 81 del 15.5.2003, squalifica non scontata nella scorsa stagione e da scontare nella successiva stagione;
§ ritenuto che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore, a mente dell’art. 17 n.6 del C.G.S., deve ritenersi irregolare;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e di comminare alla Società A.S. CALCIO LEONESSA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00;
§ di inibire il Dirigente Accompagnatore Sig. VENTURINI VALERIO fino al 29.10.2003;
§ di squalificare il calciatore ANGELINI BERNARDINO per una ulteriore giornata di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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