COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale21 del 23/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SANT’ELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ELIA FRANCESCO PAOLO (MARANOLA). GARA MARANOLA – SANT’ELIA DEL 12-10-2003. 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale21 del 23/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SANT’ELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ELIA FRANCESCO PAOLO (MARANOLA). GARA MARANOLA – SANT’ELIA DEL 12-10-2003. 2^ CATEGORIA · La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la reclamante deduce l’irregolare partecipazione del calciatore D’Elia Francesco Paolo (Maranola) alla gara in epigrafe, in quanto in posizione di squalifica non avendo scontato una delle due gare residuo della squalifica irrogata con il C.U. n. 81 del 15-5-2003; · osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore in questione risulta non aver partecipato alla gara Colfelice – Maranola del 5-10-2003 ma non ha mai scontato la seconda delle gare di squalifica inflitte con la sanzione sopra ricordata; · accertata la irregolare posizione del calciatore alla gara in questione DELIBERA · di comminare alla Società MARANOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 75; · di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società MARANOLA, Sig. DI SPIRITO BRUNO fino al 5 novembre 2003; · di squalificare il calciatore D’ELIA FRANCESCO PAOLO (Maranola) per 1 giornata ulteriore di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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