COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO FEMMINILE SERIE “C” a 11 PALOMBARA – MARINO LEPANTO ONLUS

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO FEMMINILE SERIE "C" a 11 PALOMBARA - MARINO LEPANTO ONLUS La Soc. MARINO LEPANTO, dopo aver preannunciato reclamo ha proposto rituale ricorso nei termini avverso la regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Eccepisce la ricorrente che nel corso dell'incontro di cui trattasi, la squadra di casa effettuava cinque sostituzioni, anzichè le tre regolamentari e chiede pertanto l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 1 del CGS Dall'esame degli atti ufficiali, si rileva che in effetti la Soc. PALOMBARA ha effettuato nel corso della gara oggetto del presente ricorso cinque sostituzioni. Al riguardo questo Organo di Giustizia Sportiva pone in evidenza che nel Com. Uff. n. 1 del 1.7.2003 pag. 37 viene riportato che "...... nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizza te in ambito regionale e provinciale ciascuna squadra può sostituire cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto". Tra l'altro anche l'art. 74 comma 2 delle NOIF stabilisce quanto sopra riportato. Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante ritiene non assumibili le doglianze avanzate dalla Soc. MARINO LEPANTO con il reclamo di cui trattasi Pertanto SI DECIDE di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. MARINO LEPANTO e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PALOMBARA - MARINO LEPANTO 7 - 0 La tassa reclamo si incamera.
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