COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRICE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RUGGIERO CRISTIANO PARTECIPANTE ALLA GARA CECCANO – TORRICE DEL 12.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRICE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RUGGIERO CRISTIANO PARTECIPANTE ALLA GARA CECCANO - TORRICE DEL 12.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare,
§ visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare partecipazione del calciatore RUGGIERO CRISTIANO alla gara in epigrafe, in quanto alla data della disputa della gara lo stesso, in effetti, risulta tesserato per la Società FOLGORE AMASENO;
§ osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali in quanto lo stesso calciatore allo stato risulta avere il proprio trasferimento annullato per doppio movimento, così come certificato dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio
§ accertata la irregolare posizione del calciatore alla gara in questione;
DELIBERA
§ di comminare alla Società CECCANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore AVERSA DOMENICO fino al 30.11.2003;
§ di squalificare il calciatore RUGGIERO CRISTIANO per una giornata effettiva di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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