COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CISTERNA CALCIO A 5 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE AUTIERO ANTONINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 510 DEL 16.10.2003 (Gara: CISTERNA C5 2000 – CITTA’ DI LATINA dell’11.10.2003 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CISTERNA CALCIO A 5 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE AUTIERO ANTONINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 510 DEL 16.10.2003 (Gara: CISTERNA C5 2000 – CITTA’ DI LATINA dell’11.10.2003 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo, avverso la squalifica del calciatore AUTIERO ANTONINO sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli eventi; § che, in effetti, il comportamento del calciatore, anche se censurabile, non può ritenersi particolarmente violento e che il suo può considerarsi come uno scatto di rabbia, ritenendo non del tutto condivisibile la decisione dell’arbitro; § che il fatto che il giocatore, all’atto dell’espulsione, si è immediatamente allontanato senza proteste od offese nei confronti del direttore di gara; § che, quindi, lo stesso si è reso immediatamente conto di aver compiuto un gesto antisportivo e si è poi scusato più volte con l’arbitro; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore AUTIERO ANTONINO dal 28.2.2004 al 31.12.2003. § La tassa di reclamo va restituita. §
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