COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Seconda categoria BASILICA SAN LORENZO – SETTEVILLE CASEROSSE

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Seconda categoria BASILICA SAN LORENZO - SETTEVILLE CASEROSSE La SOC. BASILICA S.LORENZO, dopo avere preannunciato reclamo, ha trasmesso, nei termini rituali ricorso avverso la sospensione anticipata decretata dall'arbitro dell'incontro indicato in oggetto. Evidenzia la ricorrente, nel proprio ricorso, che la gara fino al 38 del I°T, con il punteggio di 0-0, era stata molto corretta, quando un calciatore ospite colpiva violentemente un loro atleta facendolo stramazzare a terra. A seguito di cio' un proprio calciatore colpiva un giocatore della SOC. SETTEVILLE CASEROSSE ed inspiegabilmente l'arbitro, a questo punto, decretava la sospensione definitiva dell'incontro. Chiede la SOC. BASILICA S.LORENZO, pertanto, la ripetizione della gara per non avere l'arbitro utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per ripristinare una situazione di normalita' in campo, che consentisse una regolare prosecuzione dell'incontro oggetto del presente ricorso. Dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante emerge, chiaramente, che, dopo i fatti denunciati dalla reclamante, si creavano in campo scontri tra atleti delle due squadre, senza che l'arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare. L'arbitro, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto, in tale situazione, convocare i capitani delle due squadre, invitandoli a far riportare in campo un situiazione di normalita', dopodiche' persistendo un evidente stato di pericolo sul terreno di gioco avrebbe potuto prendere la decisione di sospendere definitivamente l'incontro. Non avendo, quindi, il direttore di gara ottemperato ad una precisa disposizione regolamentare prevista dalle norme in situazioni analoghe, questo Organo Giudicante, ritiene che siano assumibili le doglianze avanzate dalla SOC. BASILICA S.LORENZO ed avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 4 CGS DECIDE A) di accogliere il reclamo avanzato dalla SOC.BASILICA S.LORENZO B) di ordinare la ripetizione dell'incontro, dando mandato al C. R.LAZIO per i connessi adempimenti di competenza. La tassa reclamo si restituisce
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