COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. MARTA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BOVO SIMONE, BARNI FABIO E PIERI VALERIO (CIVITAVECCHIA). GARA CIVITAVECCHIA – MARTA DEL 12-10-2003. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. MARTA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BOVO SIMONE, BARNI FABIO E PIERI VALERIO (CIVITAVECCHIA). GARA CIVITAVECCHIA – MARTA DEL 12-10-2003. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; osservato in via preliminare che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in oggetto in quanto alla data della gara risultavano ancora tesserati per la società Pro Maremmana; rilevato che, secondo la documentazione acquisita presso il competente Ufficio Tesseramenti, il calciatore Pieri Valerio, contrariamente all’assunto, risulta aver acquisito il tesseramento con il Civitavecchia Calcio s.r.l. il 1-10-2003 e, quindi, anteriormente alla data di disputa della gara; rilevato, per contro, che i calciatori Barni Fabio e Bovo Simone risultano tesserati con la Pro Maremmana, il primo dal 1-9-2003 ed il secondo dal 23-8-2003, ed il successivo trasferimento al Civitavecchia Calcio risulta annullato per vizi formali (in particolare la società Pro Maremmana ha ritrasferito nello stesso periodo i calciatori a titolo definitivo e non temporaneo come consentito); ritenuta nulla la successiva dichiarazione del Civitavecchia Calcio del 27-10-2003 con la quale si richiedeva di considerare i calciatori trasferiti a titolo temporaneo, sia perché formalmente irregolare, mancando della sottoscrizione del calciatore interessato e della società cedente, sia perché tardiva e successiva alla proposizione del reclamo; DELIBERA · di comminare alla Società CIVITAVECCHIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 75,00: · di inibire il dirigente accompagnatore ROCCI COSTANTINO fino al 19.11.2003; · di squalificare i calciatori BOVO SIMONE e BARNI FABIO (Pro Maremmana) per una giornata effettiva di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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