COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Promozione PALESTRINA – CRETAROSSA NEPTUNIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Promozione PALESTRINA - CRETAROSSA NEPTUNIA L' U.S.PALESTRINA, dopo aver preannunciato reclamo, ha presentato, nei termini, formale ricorso avverso la regolarita' di svolgimento della gara indicata in oggetto. La ricorrente pone in evidenza, nel suo ricorso, che al 42° del s.t. l'arbitro ammoniva il calciatore della A.S. CRETAROSSA NEPTUNIA indicato in distinta con il n. 17, BARRACO GIUSEPPE, e successivamente decideva l'espulsione del calciatore TOMASSI VALERIO, sempre della SOC. CRETAROSSA NEPTUNIA, per fallo da ultimo uomo. A seguito di detto episodio si accendeva una mischia attorno al direttore di gara e quest'ultimo estraeva altro cartellino giallo nei confronti del gia' citato BARRACO che, essendo gia' stato ammonito, costringeva l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso, ma inspiegabilmente, a lasciare il terreno di gioco era solo il calciatore TOMASSI VALERIO. I dirigenti richiamavano subito l'attenzione di uno dei due assistenti arbitrali il quale, piu' volte sollecitava l'arbitro per l'allontanamento del calciatore BARRACO, ma il direttore di gara non si avvedeva del richiamo del collaboratore mentre il gioco riprendeva con la battuta della punizione e proprio il gia' citato BARRACO realizzava la rete della vittoria per la propria squadra. Sostiene la societa' reclamante che, molto probabilmente, l'arbitro, in buona fede, abbia commesso l'errore a causa della confusione che si era creata in campo nella circostanza sopraccitata. Precisa sempre, la U.S. PALESTRINA, che al termine dell’incontro, all'atto della riconsegna del verbale di fine gara, il proprio dirigente si rifiutava, inizialmente, di apporre la propria firma, in quanto non risultava il provvedimento a carico del calciatore BARRACO. Successivamente l'arbitro accettava di prendere in consegna alcune considerazioni esposte sull'accaduto per cui, il dirigente apponeva la propria firma sul documento arbitrale. In considerazione di tutto cio', l' U.S. PALESTRINA, chiede che vengano ascoltati, come persone informate dei fatti, la terna arbitrale, i capitani delle due squadre, nonche' i dirigenti accompagnatori delle stessa. Chiede, in conclusione, l'U.S.PALESTRINA, la ripetizione della gara, per errore tecnico commesso dall'arbitro. Preliminarmente si fa notare che questo Organo di Giustizia Sportiva, non puo'convocare, per regolamento, per essere ascoltati i capitani e dirigenti delle squadre mentre, per quanto attiene la convocazione dell'arbitro e degli assistenti arbitrali, e' consentita la convocazione solamente quando nel referto redatto si presentano situazioni di lacunosita' o di incompletezza. Premesso cio', sono stati esaminati gli atti ufficiali, dall'esame dei quali, in relazione all'episodio denunciato dalla reclamante, l'arbitro riporta quanto segue " Veniva espulso, al 45° del s.t. il n. 7 TOMASSI VALERIO, perche' colpiva l'avversario senza intenzione di giocare il pallone. Erroneamente, dapprima, esibivo il cartellino giallo, accorgendomi dell'errore, esibivo, all'istante, verso il suddetto, il cartellino rosso, notificando il mio provvedimento, non prendendone altri a carico di altri giocatori". Con questa indicazione riportata nel referto, l'arbitro ha chiarito come si sono svolti i fatti nelle circostanze che hanno formato oggetto del presente ricorso. Questo Organo Giudicante, come piu' volte si e' espresso in casi analoghi a quello denunciato dall'U.S. PALESTRINA, si e' avvalso del contenuto dell'art. 31 del CGS, che considera il referto arbitrale prova di convincimento assoluta in caso di contrasto con quanto sostiene chi ricorre. Alla luce di tutto cio' non possono essere prese in considerazione le lagnanze avanzate dall'U.S. PALESTRINA e che pertanto l'incontro in questione e' da considerarsi regolare nel suo svolgimento e nella conclusione. Visto, pertanto, l'art. 12 comma 1) del CGS. SI DECIDE a) di respingere il ricorso presentato dall' U.S. PALESTRINA b) di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PALESTRINA - CRETAROSSA NEPTUNIA 0-1 La tassa si incamera
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it