COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Regionale Juniores ANAGNI CALCIO SRL – CASILINA B.C.C.R.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO Regionale Juniores ANAGNI CALCIO SRL - CASILINA B.C.C.R. Il G.S. CASILINA BCCR, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Sostiene la ricorrente che il calciatore della Soc. ANAGNI indicato in distinta con il n. 16 PIGNALBERI MAICOL, svolgeva nella gara in epigrafe la funzione di guardalinee di parte e, successivamente, al 36' del II° tempo prendeva parte al giuoco sostituendo il calciatore TUMMOLO MIRKO. Precisa quindi il G.S. CASILINA BCCR che le norme regolamentari all'uopo esistenti non consentono che un calciatore inserito in distinta come guardalinee possa poi prendere parte al giuoco effettivo, pur essendo indicato in distinta anche come calciatore. Per tale motivo chiede la ricorrente l'applicazione in proprio favore della vittoria "a tavolino" dell'incontro oggetto del presente ricorso. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante in effetti risulta che quanto asserisce la reclamante risponde al vero. Infatti al 36' del II° tempo la Soc. ANAGNI sostituiva il calciatore indicato in distinta con il n. 2 TUMMOLO MIRKO, con il calciatore che svolgeva la funzione di guardalinee di parte, PIGNALBERI MAICOL. Ciò ovviamente in base alle norme regolamentari vigenti non è consentito. La regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio è molto chiara e stabilisce che, " un calciatore che inizia una gara con funzioni di guardialinee non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore. Per contro un calciatore che abbia già preso parte al giuoco può essere incaricato delle funzioni di guardalinee purchè non sia stato espulso.” Da tutto ciò espresso si può affermare che sono condivisibili le rimostranze avanzate dal G.S. CASILINA BCCR e, conseguentemente l'irregolare conclusione della gara è da addebitarsi ad esclusivo carico della Soc. ANAGNI. Visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo proposto dal G.S. CASILINA BCCR; b) di infliggere alla Soc ANAGNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo si restituisce
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