COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHINI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: STIMIGLIANO – FONTENUOVA del 2.11.2003 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 29 del 13/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHINI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: STIMIGLIANO – FONTENUOVA del 2.11.2003 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore CHINI FEDERICO possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento del calciatore non ha mai assunto toni particolarmente violenti anche se deve ritenersi pienamente censurabile; § che si ritiene sussistano buoni motivi per ridurre sia pure lievemente la squalifica comminatagli; DELIBERA § di accogliere il ricorso, e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore CHINI FEDERICO da 4 a 3 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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