COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 30.10.2003 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – NUOVA BAGNAIA del 26.10.2003 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 30.10.2003 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – NUOVA BAGNAIA del 26.10.2003 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore EMANUELE ROCCHI possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli eventi; § ritenuto che il comportamento del medesimo giocatore, seppure censurabile, non ha assunto toni particolarmente minacciosi e violenti; § che si ritiene sussistano buoni motivi per ridurre lievemente la sanzione inflitta; DELIBERA § di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di ridurre la squalifica a carico del calciatore EMANUELE ROCCHI dal 31.12.2003 al 15.12.2003. La tassa di reclamo va restituita
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