COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ROMAGGIOLI TIZIANO FINO AL 31.3.2004 E IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: LARIANO – BORGHESIANA del 2.11.2003 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ROMAGGIOLI TIZIANO FINO AL 31.3.2004 E IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 6.11.2003
(Gara: LARIANO – BORGHESIANA del 2.11.2003 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che il comportamento del Dirigente ROMAGGIOLI TIZIANO seppure censurabile non sembra però di eccessiva violenza e scorrettezza, ma piuttosto pare il frutto di una accesa disputa con un dirigente avversario;
§ ritenuto che la responsabilità oggettiva della Società per i comportamenti dei propri tifosi deve comunque trovare un limite;
§ l’ammenda irrogata non pare congrua anche in relazione alle argomentazioni svolte dalla Società ricorrente; DELIBERA
§ di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico di ROMAGGIOLI TIZIANO dal 31.3.2004 al 31.12.2003;
§ di ridurre l’ammenda a carico della Società S.S. LARIANO da € 600,00 a € 300,00.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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