COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROVIANO AVVERSO I PROVVEDIMNETI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI CLAUDIO E DI 3 GARE PER IL CALCIATORE INNOCENZI PIERLUIGI NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 20 DEL 16.10.2003 (Gara: ROVIANO – DOP. COTRAL del 12.10.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROVIANO AVVERSO I PROVVEDIMNETI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI CLAUDIO E DI 3 GARE PER IL CALCIATORE INNOCENZI PIERLUIGI NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 20 DEL 16.10.2003 (Gara: ROVIANO – DOP. COTRAL del 12.10.2003 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che con particolare riguardo alla squalifica del calciatore EBOLI CLAUDIO, dopo aver ricevuto una più puntuale narrazione dei fatti accaduti da parte del direttore di gara, il calciatore stesso non sembra aver tenuto un comportamento eccessivamente violento ed aggressivo anche se comunque censurabile; ugualmente il comportamento della tifoseria del ROVIANO risulta da censurare ma la sanzione irrogata non pare congrua in quanto parzialmente assumibili sono le argomentazioni della società ricorrente; ritenuto al contrario di non condividere le argomentazioni svolte a difesa del calciatore INNOCENZI PIERLUIGI in quanto essendo capitano, esso più di ogni altro deve tenere un comportamento corretto e rispettoso del direttore di gara P.Q.M. · questa Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore EBOLI dal 28.2.2004 al 31.1.2004; · riduce inoltre l’ammenda a carico della Soc. da 300 Euro a 200 Euro; · conferma la squalifica del calciatore EBOLI per 3 gare effettive. · La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it