COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PERANDRIA PAOLO, FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE SERGIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALMA VINCENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – VIRTUS PILASTRO del 2.11.2003 – Camp. di I Cat.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PERANDRIA PAOLO, FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE SERGIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALMA VINCENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 6.11.2003 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – VIRTUS PILASTRO del 2.11.2003 – Camp. di I Cat.) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; circa la sanzione di 400 Euro non possono condividersi le argomentazioni svolte dalla Società ricorrente sulla difficoltà per le Società dilettantistiche di gestire “figure” (come ad es. gli addetti al campo) che a vario titolo collaborano con la Società. Gli atti ingiuriosi commessi da personale addetto al campo si sommano inoltre ad altri episodi violenti e pericolosi come il lancio di sassi ed oggetti da parte di tesserati o sostenitori della Società; tali comportamenti giustificano l’ammenda irrogata. Con riguardo alle squalifiche dei calciatori, il ricorso della Società non induce ad una diversa valutazione dei fatti, né espone argomentazioni che possano in qualche modo giustificare il comportamento dei tesserati, con particolare riguardo alla squalifica del capitano, questo ultimo deve poi più di ogni altro tenere un comportamento corretto e comunque rispettoso dell’operato del direttore di gara; P.Q.M. · questa Commissione respinge il ricorso proposto e per l’effetto conferma: l’ammenda di 400 Euro a carico della Società e le squalifiche comminate ai calciatori PERANDRIA, CASAGRANDE e PALMA dal Giudice di 1° Grado. · La tassa reclamo va incamerata.
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