COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. P.S.G. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BINCI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 8/A DEL 23.10.2003 (Gara: TORMARANCIO P. COLOMBO – PSG CALCIO del 18.10.2003 – Camp. di III Cat. Rm)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 31 del 20/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. P.S.G. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BINCI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 8/A DEL 23.10.2003 (Gara: TORMARANCIO P. COLOMBO – PSG CALCIO del 18.10.2003 – Camp. di III Cat. Rm) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BINCI ALESSANDRO possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; che, è ben vero, che l’arbitro ha confermato di essere stato in effetti colpito dalla sedia nel dorso, ma lo stesso tiene a precisare che la sedia era di plastica e che il colpo non era violento per cui non ha subito alcun danno; che lo stesso ritiene altresì che il piccolo contenitore di acqua gli sia stato lanciato contro, pur senza colpirlo essendo caduto a mezzo metro da lui e solo uno schizzo di acqua fuoriuscita lo ha invece colpito; che lo stesso conferma che si trovava di schiena, e quindi non può essere certo di cosa sia successo alle sue spalle, e può soltanto presumere che in ambedue i casi sia stato qualche giocatore della squadra PSG CALCIO che aveva perso la partita; che il capitano della squadra BINCI ALESSANDRO che è stato squalificato in attesa che renda noti i nominativi di coloro che avevano posto in essere gli atti di cui sopra, può considerarsi responsabile solo per i comportamenti di suoi compagni di squadra; che nella fattispecie non soltanto sussiste una presunzione, ma non può escludersi che gli atti in esame siano stati compiuti da non giocatori, o addirittura da persone estranee che si accalcavano negli spazi molto angusti antistanti gli spogliatoi; che in definitiva anche il fatto che il contenitore lanciato da pochi passi, sia caduto addirittura a mezzo metro dall’arbitro non può non far sorgere qualche dubbio sulle reali intenzioni; che sembra già sufficiente la squalifica già scontata dal calciatore BINCI ALESSANDRO delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore BINCI ALESSANDRO dal 31.10.2004 al 21.11.2003. La tassa reclamo va restituita.
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