COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. BOLSENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BOVO SIMONE, BARNI FABIO, BISEGNA GIAMPIETRO E ROMANI PIERLUIGI (CIVITAVECCHIA). GARA CIVITAVECCHIA CALCIO – BOLSENA DEL 26-10-2003. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POL. BOLSENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BOVO SIMONE, BARNI FABIO, BISEGNA GIAMPIETRO E ROMANI PIERLUIGI (CIVITAVECCHIA). GARA CIVITAVECCHIA CALCIO - BOLSENA DEL 26-10-2003. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.
La Commissione Disciplinare;
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
osservato in via preliminare che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori Bovo Simone, Barni Fabio e Bisegna Giampietro in quanto alla data della gara risultavano non in regola con il tesseramento mentre il calciatore Romano Pierluigi risultava in posizione di squalifica non avendo mai scontato la giornata di squalifica, residuo della passata stagione sportiva, come da comunicato 88 2002/2003 e 10 2003/2004 ;
rilevato che i calciatori Barni Fabio e Bovo Simone risultano tesserati con la Pro Maremmana, il primo dal 1-9-2003 ed il secondo dal 23-8-2003, ed il successivo trasferimento al Civitavecchia Calcio risulta annullato per vizi formali (in particolare la società Pro Maremmana ha ritrasferito nello stesso periodo i calciatori a titolo definitivo e non temporaneo come consentito);
rilevato per contro che il calciatore Bisegna Giampietro risulta regolarmente tesserato con il Civitavecchia dal 25-10-2003;
rilevato infine che effettivamente il calciatore Romano Pierluigi risulta aver disputato le gare del 5, 12 e 19 ottobre, non scontando conseguentemente la squalifica comminata nella passata stagione sportiva e pubblicata sul com. uff. 88;
ritenuta nulla la successiva dichiarazione del Civitavecchia Calcio del 27-10-2003 con la quale si richiedeva di considerare i calciatori trasferiti a titolo temporaneo, sia perché formalmente irregolare, mancando della sottoscrizione del calciatore interessato e della società cedente, sia perché tardiva e successiva alla proposizione del reclamo;
considerato infine che il dirigente Roccia ed i calciatori Barni e Bovo sono già stati assoggettati a provvedimento disciplinare per la stessa violazione con la delibera relativa alla gara Civitavecchia – Marta del 12-10-2003 e che non si debbano ulteriormente irrogare provvedimenti disciplinari per la violazione di cui alla presente delibera
DELIBERA
· di comminare alla Società CIVITAVECCHIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e l’ammenda di € 75,00;
· di squalificare il calciatore ROMANO PIERLUIGI per una giornata ulteriore di gara;
La tassa reclamo va restituita.
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