COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE BARBAGIOVANNI NUNZIO, DI AMMENDA DI € 50,00 E DI SQUALIFICA CALCIATORE SERILLI ELIO FINO AL 31.12.2005 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 13.11.2003 (Gara: GAVIGNANO – COTTANELLO del 9.11.2003 – Campionato di III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE BARBAGIOVANNI NUNZIO, DI AMMENDA DI € 50,00 E DI SQUALIFICA CALCIATORE SERILLI ELIO FINO AL 31.12.2005 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 13.11.2003 (Gara: GAVIGNANO – COTTANELLO del 9.11.2003 – Campionato di III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerata la necessità di procedere all’audizione del Direttore di gara; § ritenuta l’opportunità di stralciare dal reclamo in epigrafe la posizione del calciatore BARBAGIOVANNI NUNZIO; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BARBAGIOVANNI NUNZIO possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli eventi; § ritenuto che il comportamento del medesimo giocatore, seppure censurabile, non ha assunto toni particolarmente minacciosi e violenti; § che si ritiene sussistano buoni motivi per ridurre lievemente la sanzione inflitta; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico del calciatore BARBAGIOVANNI NUNZIO da 3 a 2 gare effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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