COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA NUOVA PARADISO ELLERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 30.10.2003 (Gara: NUOVA PARADISO ELLERA – VALENTANO del 25.10.2003 – Campionato Jun-Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 33 del 27/11/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA NUOVA PARADISO ELLERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 30.10.2003 (Gara: NUOVA PARADISO ELLERA – VALENTANO del 25.10.2003 – Campionato Jun-Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso l’ammenda meglio indicata in epigrafe possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli eventi; § ritenuto che l’episodio in questione anche se deplorevole va ridimensionato e ricondotto ad una adeguata sanzione; DELIBERA § di accogliere il reclamo della NUOVA PARADISO ELLERA e per l’effetto ridurre l’ammenda da € 1.000,00 a € 500,00. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it