COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA PETRIANA – MAMELI SPINACETO DEL 18-10-2003 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 8/B DEL 23-10-2003. RECLAMI A) DEL MAMELI SPINACETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31-12-2003 DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DI MARCO ENZO. B) DEI CALCIATORI MIGNUCCI MARCO (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE E CASAGRANDE FRANCESCO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE NEI RANGHI FEDERALI. C) DEL CALCIATORE RUGGERO RINALDIN (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-6-2007. D) DELLAPOL. PETRIANA AVVERSO LA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PICA ROBERTO FINO AL 31-12-2004. E) DEL CALCIATORE GIANMARCO CATENA (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA DINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI FEDERALI. F) DEL CALCIATORE ALESSIO GARBINI (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI FEDERALI.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA PETRIANA – MAMELI SPINACETO DEL 18-10-2003 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 8/B DEL 23-10-2003. RECLAMI A) DEL MAMELI SPINACETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31-12-2003 DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DI MARCO ENZO. B) DEI CALCIATORI MIGNUCCI MARCO (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE E CASAGRANDE FRANCESCO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE NEI RANGHI FEDERALI. C) DEL CALCIATORE RUGGERO RINALDIN (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-6-2007. D) DELLAPOL. PETRIANA AVVERSO LA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PICA ROBERTO FINO AL 31-12-2004. E) DEL CALCIATORE GIANMARCO CATENA (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA DINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI FEDERALI. F) DEL CALCIATORE ALESSIO GARBINI (PETRIANA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23-10-2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI FEDERALI. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letti i reclami in epigrafe; ritenuto preliminarmente di riunire la trattazione degli stessi per evidenti ragioni di connessione oggettiva; uditi, come da richiesta, i rappresentanti delle società Petriana e Macelli Spinacelo, nonché i rappresentanti dei calciatori Ruggero Rinaldin, Alessio Garbini e Gianmarco Catena, sentito l’Arbitro in audizione diretta: osservato preliminarmente che tutti i reclami, pur ammettendo sostanzialmente i fatti tendono a sminuire o ad escludere la responsabilità dei reclamanti, sostenendo che l’Arbitro, frastornato dalle percosse ed in uno stato di comprensibile disagio psicologico avrebbe confuso taluni dei partecipanti all’aggressione con altri calciatori rimasti estranei; osservato altresì che i rappresentanti della società Petriana, pur ammettendo l’estrema gravità dei fatti, sollevano il problema che l’esclusione del campionato della squadra penalizzerebbe anche i calciatori rimasti sicuramente estranei ai fatti; osservato infine che entrambe le società affermano che il comportamento dei dirigenti sarebbe stato adeguato agli occorsi anche in rapporto alla repentinità degli eventi; ritenuto, per contro, che il Direttore di Gara già estremamente preciso nella compilazione del rapporto ha confermato senza tentennamenti e vizi logici quanto scritto in sede di audizione diretta; osservato che, accertati i fatti, le sanzioni appaiono conseguenti e motivate congruamente rispetto alla gravità degli occorsi, alla consistenza delle lesioni subite dall’Arbitro ed all’omissivo comportamento dei dirigenti di entrambe le squadre che non hanno fatto nulla per evitare che l’Arbitro venisse accerchiato e percosso da numerosi calciatori della società Petriana; ritenuto, infine che non possono essere assumibili le considerazioni della società Petriana in quanto i calciatori non sanzionati potranno essere tesserati da altre società e, comunque, l’esclusione della squadra dal campionato non preclude l’attività delle altre squadre della medesima società; DELIBERA · di respingere tutti i reclami e di confermare integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. · Le tasse reclamo vanno incamerate.
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