COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASTELMADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE MARCANGELI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2003 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – CASTELMADAMA del 16.11.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASTELMADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE MARCANGELI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2003 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – CASTELMADAMA del 16.11.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; § che, in effetti, il calciatore MARCANGELI ha colpito l’avversario con una gomitata al volto, nel contesto di un’azione di gioco, per liberarsi dalla trattenuta operata dallo stesso avversario che, peraltro, dopo il gesto deprecabile del MARCANGELI, il calciatore colpito ha potuto proseguire regolarmente la gara; § che, pertanto, sussistono buoni motivi per ridurre lievemente la sanzione inflitta; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico del calciatore MARCANGELI GIORGIO da 4 a 3 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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