COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 A CARICO DEL CINGOLANI LUDOVICO FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A DEL 13.11.2003 (Gara: KOLBE P. MAMMOLO – ROMA VIII del 9.11.2003 – Campionato Under 21)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 A CARICO DEL CINGOLANI LUDOVICO FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A DEL 13.11.2003 (Gara: KOLBE P. MAMMOLO – ROMA VIII del 9.11.2003 – Campionato Under 21) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica di cui in epigrafe possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione, ha precisato che in effetti lo sputo è caduto a circa mezzo metro da lui, e che non era in condizione di valutare o meno l’intenzionalità di volerlo colpire. § che dalla dinamica del gesto, può ritenersi che l’atto compiuto dal CINGOLANI possa considerarsi, in un contesto di rabbia, per l’espulsione ricevuta e ritenuta dallo stesso eccessiva, un gesto di disprezzo senza alcuna volontarietà di colpire l’arbitro; § che, in effetti, qualora vi fosse stata una precisa intenzione, data la poca distanza fra i due lo sputo non sarebbe certo caduto a distanza di mezzo metro dall’arbitro; § che sussistono, pertanto, buoni motivi per rivalutare la posizione del calciatore CINGOLANI LUDOVICO; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore CINGOLANI LUDOVICO dal 30.4.2004 al 15.3.2004. § La tassa di reclamo va restituita.
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