COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE SPIRITO SIMONE NONCHE’ L’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A DEL 20.11.2003 (Gara: LOCAMOTIVA – ISOLA SACRA del 15.11.2003 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE SPIRITO SIMONE NONCHE’ L’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A DEL 20.11.2003
(Gara: LOCAMOTIVA – ISOLA SACRA del 15.11.2003 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore SPIRITO SIMONE, possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli occorsi;
§ che, il comportamento del calciatore non può considerarsi né violento né minaccioso, ma soltanto irriguardoso, tenuto conto che lo stesso arbitro chiarisce di essere stato colpito al torace, senza violenza;
§ che, tenuto conto della minima distanza che vi era fra l’arbitro e il giocatore, se il pallone fosse stato lanciato violentemente non avrebbe potuto colpire il direttore di gara leggermente come in effetti riportato;
§ che, alla luce di quanto sopra detto, sembra doversi escludere qualsiasi intenzione da parte del calciatore di colpire l’arbitro, e quindi dovrebbe concludersi che si è trattato di un movimento sgraziato da parte dello SPIRITO, che per correttezza avrebbe dovuto consegnare il pallone direttamente nelle mani dell’arbitro;
§ che quindi mentre sussistono buoni motivi per rivalutare la posizione del SIMONE, altrettanto non si ritiene per quanto attiene l’ammenda;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore SPIRITO SIMONE dal 15.3.2004 al 15.12.2003 e di confermare l’ammenda di € 75,00 nei confronti della Società U.S. ISOLA SACRA.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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