COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. MACCARESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 31 DEL 20-11-2003 IN MERITO ALLA GARA GIADA MACCARESE – TRIAENA CAMPAGNANO DEL 9-11-2003 CAMPIONATO DI ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. MACCARESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 31 DEL 20-11-2003 IN MERITO ALLA GARA GIADA MACCARESE – TRIAENA CAMPAGNANO DEL 9-11-2003 CAMPIONATO DI ECCELLENZA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la A.S. Maccarese impugnava le decisioni assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 20-11-2003, con le quali il Giudice di primo grado aveva respinto il reclamo proposto dalla stessa società avverso il regolare svolgimento della gara in questione. Con il primo gravame la reclamante deduceva che l’Arbitro aveva omesso, in un primo momento, di comminare al calciatore Emanuele Bufalini del Campagnano l’espulsione a seguito della seconda ammonizione. Il calciatore era rimasto in campo per alcuni minuti partecipando attivamente al gioco e l’Arbitro lo aveva espulso solo dopo la segnalazione dell’assistente di linea che ne aveva richiamato l’attenzione. Il Giudice riteneva invece, nel respingere il reclamo, che dal referto risultava che l’Arbitro non aveva provveduto immediatamente all’espulsione del calciatore ma lo stesso era rimasto in campo per non più di 35 secondi, partecipando a fasi di gioco non significative, ed era poi stato allontanato immediatamente dopo la segnalazione dell’assistente arbitrale. Aggiungeva che la partecipazione al gioco per pochi secondi di un calciatore che non aveva più titolo a parteciparvi non integrava gli estremi dell’eccezionalità e della decisiva influenza sull’andamento del gioco che potevano portare all’annullamento della gara ed alla conseguente ripetizione. Nel reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare la società reiterava le lagnanze del primo gravame ed allegava la video cassetta dell’incontro. Inoltre precisava che il calciatore, dopo la seconda ammonizione, aveva partecipato in modo determinante all’azione di gioco ponendosi in barriera per contrastare l’effettuazione di una punizione dal limite e che la partecipazione si era poi prolungata per almeno due minuti. Le stesse considerazioni venivano ripetute in sede di audizione diretta. Il Direttore di Gara sentito direttamente dalla Commissione ribadiva puntualmente quanto già scritto e riportato nel referto e precisava che la punizione a cui faceva cenno la reclamante era stata battuta direttamente fuori e di non poter escludere che il calciatore Bufalini si fosse posto in barriera. Accertati i fatti la Commissione Disciplinare ritiene che la decisione del Giudice di primo grado vada senz’altro condivisa. Infatti il regolamento prescrive che i fatti “anomali” che possono comportare la ripetizione della gara, debbono essere decisamente influenti sul regolare svolgimento della stessa. La partecipazione al gioco di un calciatore che non ne aveva più titolo prolungatasi per pochi secondi di gioco effettivo durante i quali non è accaduto nulla di rilevante, non può certo influenzare decisamente lo svolgimento della gara. Le considerazioni della reclamante non posso quindi essere condivise, pur trovano riscontro fattuale, in quanto manca il presupposto regolamentare per pervenire alla richiesta ripetizione della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata e, conseguentemente, il risultato acquisito sul campo: GIADA MACCARESE – TRIAENA CAMPAGNANO 1 – 2 La tassa va incamerata.
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