COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBERINI F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI ANDREA, DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 E AMMENDA DI EURO 100 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A DEL 13.11.2003 (Gara: AMATORI SANTA SEVERA – BARBERINI F.C. del 9.11.2003 – Campionato III Categoria – Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBERINI F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI ANDREA, DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 E AMMENDA DI EURO 100 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A DEL 13.11.2003 (Gara: AMATORI SANTA SEVERA – BARBERINI F.C. del 9.11.2003 – Campionato III Categoria - Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali, § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo alcun utile elemento ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il direttore di gara, davanti a questa Commissione, ha confermato pienamente quanto riportato in sede di referto, dissentendo in maniera categorica da quanto assunto dalla reclamante; § che, lo stesso infatti ha precisato che nonostante la rissa quasi generale avvenuta al 33mo del 2° tempo, scaturita dallo scontro fra il calciatore CALVO EMANUELE (AMATORI S. SEVERA) e CECALA PAOLO (F.C. BARBERINI), rissa nella quale si distinguevano il calciatore ALLEGRINI ANDREA (F.C. BARBERINI) e VILLELLA ALBERTO (AMATORI S. SEVERA), era ancora dell’avviso di poter riprendere la partita; § che purtroppo l’ALLEGRINI veniva nuovamente alle mani con l’assistente di parte del S. SEVERA, Sig. GARGARELLA RICCARDO che era entrato nel terreno di gioco sino a centrocampo usando anche la bandierina; § che, a detta dell’arbitro sussistevano ancora buoni motivi per riprendere la partita, dopo ovviamente l’espulsione dei succitati calciatori ed assistente, senonchè il calciatore ALLEGRINI, terminata la zuffa con l’assistente GARGARELLA , inopinatamente dal cerchio di controcampo si dirigeva verso la tribuna, percorrendo oltre 30 metri, andando ad insultare gli spettatori che si trovavano in tribuna; § che, a quel punto, 7/8 spettatori scavalcando il cancelletto, scendevano in campo aggredendo l’ALLEGRINI; § che essendo ormai completamente degenerata la situazione, anche per l’entrata in campo di estranei, l’arbitro emetteva il triplice fischio invitando i giocatori a rientrare negli spogliatoi; § che lo stesso arbitro, nel mentre dichiara di non poter dire se i sostenitori del S.SEVERA sarebbero entrati in campo senza la provocazione dell’ALLEGRINI, ritiene per certo che l’intervento dello stesso sia stato in effetti una delle cause che ha comportato l’invasione; § che alla luce di quanto sopra, non solo non si ravvisano motivi per poter accogliere il reclamo della F.C. BARBERINI, ma non si può non ritenere del tutto incongrua la squalifica comminata al calciatore ALLEGRINI ANDREA che, a detta dell’arbitro, si è particolarmente distratto per la sua rissosità e violenza ed il cui comportamento è stato determinante ai fini della sospensione della partita; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nei confronti della Società BARBERINI, nonché l’ammenda di euro 100,00; § di aggravare la squalifica del calciatore ALLEGRINI ANDREA da 4 a 8 gare. § La tassa reclamo va incamerata.
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