COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 13.11.2003 (Gara: MONTELEONE SABINO – POGGIO MOOIANO del 9.11.2003 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 13.11.2003
(Gara: MONTELEONE SABINO – POGGIO MOOIANO del 9.11.2003 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili;
§ che, in effetti, l’arbitro nel descrivere il comportamento delle due auto, con a bordo i sostenitori della Società MONTELEONE, ha precisato che lo stesso è stato caratterizzato soltanto da manovre ostruzionistiche rispetto alla normale marcia di un veicolo su strada, ma non diretta espressamente a creare situazioni di pericolo per l’autovettura dell’arbitro;
§ che, pertanto, la sanzione inflitta può essere parzialmente rivisitata, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre l’ammenda comminata alla Società MONTELEONE SABINO da € 400,00 a € 250,00.
§ La tassa reclamo va restituita.
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