COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SERILLI ELIO E DI AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 10/A DEL 13.11.2003 (Gara: GAVIGNANO – COTTANELLO del 9.11.2003 – Campionato di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SERILLI ELIO E DI AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 10/A DEL 13.11.2003 (Gara: GAVIGNANO – COTTANELLO del 9.11.2003 – Campionato di III Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § osserva, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 41 del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00; deve quindi considerarsi inammissibile il reclamo relativo all’ammenda di € 50,00 comminata a carico della Società; § per quanto concerne il calciatore SERILLI, la ricorrente ha dedotto che quest’ultimo non avrebbe assolutamente pestato il piede all’arbitro, gesto che forse era stato compiuto inavvertitamente da uno dei numerosi calciatori che in quel momento si accalcavano intorno al Direttore di gara. La reclamante ha escluso inoltre che il SERILLI abbia appoggiato la propria fronte contro quella dell’arbitro, spingendolo e facendolo indietreggiare; il calciatore avrebbe, infatti, soltanto avvicinato la propria fronte a quella dell’arbitro, senza tuttavia toccarlo. § Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha confermato che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore SERILLI ELIO si era avvicinato e gli aveva pestato con forza il piede destro. Dopo aver escluso che al momento del fatto altri giocatori si trovassero intorno a lui, e dopo aver inoltre confermato che il SERILLI aveva poi appoggiato la fronte contro la sua, il Direttore di gara ha tuttavia precisato che, dopo aver sottratto il piede, era riuscito ad indietreggiare di un paio di metri, per dare la possibilità ad un compagno di squadra di intervenire, per allontanare il calciatore; § considerato che i fatti e gli elementi adottati con il reclamo risultano in contrasto con il contenuto del referto arbitrale e con le dichiarazioni rese dell’arbitro, il quale ha confermato in maniera dettagliata i fatti accaduti, fornendo altresì alcune precisazioni; § ribadito che il referto arbitrale è sempre da considerarsi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; § considerato che l’atteggiamento aggressivo posto in essere dal calciatore SERILLI nei confronti dell’arbitro, non può essere assolutamente giustificato, pur se causato dalla rabbia per aver subito un provvedimento di espulsione, forse troppo severo, per una esclamazione irriguardosa, ma non offensiva, rivolta all’arbitro; § che, tuttavia, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, può essere rivisitata parzialmente la sanzione inflitta, graduandola alle effettive responsabilità del calciatore; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’ammenda di € 50,00, comminata a carico della Società COTTANELLO; § di accogliere il ricorso per quanto concerne il calciatore SERILLI ELIO, e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico di quest’ultimo dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2005. § La restituzione della tassa reclamo è stata già disposta con la decisione relativa al calciatore BARBAGIANNI NUNZIO (posizione stralciata dal presente reclamo).
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