COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VILLA SANTO STEFANO 98 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ARISTIDE NAPOLEONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2003 ( GARA VILLA S. STEFANO – VITTORIA DEL 16.11.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VILLA SANTO STEFANO 98 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ARISTIDE NAPOLEONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2003 ( GARA VILLA S. STEFANO – VITTORIA DEL 16.11.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) § La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro § considerato: § che con tempestivo ricorso la intestata società ha impugnato la squalifica sino al 31.12.2004 del calciatore ARISTIDE NAPOLEONI per avere lo stesso calciatore entrato “in contatto fisico involontariamente e lievemente con l’arbitro” e, chiedendo, quanto meno, la riduzione della sanzione; § che nel suo referto, il direttore di gara ha affermato che il predetto calciatore lo ha colpito allo stomaco con un “calcetto di bassa intensità…che non mi procurava danni, ma aveva un significato molto chiaro di cattiveria”. Tale circostanza è stata ribadita dall’arbitro nel suo supplemento. § Tanto considerato e ritenuto che: § la riferita circostanza, chiarita in modo preciso e dettagliato, deve essere valutata alla stregua della sua intensità e delle sue conseguenze, nonché nella sua volontarietà; elementi questi che risultano in modo evidente dagli atti. Certamente non può essere tenuto in considerazione se il “calcetto” è stato dato con cattiveria o meno. Dalle evidenze documentali, ad ogni buon conto, non risulta che vi sia stata particolare cattiveria, altrimenti non si tratterebbe di calcetto di bassa intensità § Per le considerazioni svolte, la Commissione DELIBERA § di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre, per l’effetto, la squalifica , fissandone la scadenza al 30 giugno 2004. La tassa di reclamo va restituita.
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