COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE TONETTI FABRIZIO ( IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N° 518 DEL 04.12.2003 ( CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 DI CALCIO A CINQUE)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE TONETTI FABRIZIO ( IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N° 518 DEL 04.12.2003 ( CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 DI CALCIO A CINQUE) La Commissione Disciplinare § Visto il reclamo in epigrafe; § Esaminati gli atti ufficiali; § Considerato che le argomentazioni addotte in sede di ricorso dal reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § Che in effetti, il comportamento dello stesso può considerarsi piuttosto scomposto e non certo violento, tenuto conto che il semplice intervento del capitano è valso a farlo desistere da qualsiasi ulteriore azione; DELIBERA § Di accogliere il reclamo del calciatore TONETTI FABRIZIO e per l’effetto ridurre la squalifica da quattro a due gare effettive. La tassa di reclamo va restituita
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