COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BUSATTO STEFANO E DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE FIROTTTO RICCARDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2003 (GARA FIUMICINO CALCIO – GIADA MACCARESE DEL 30.11.2003 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BUSATTO STEFANO E DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE FIROTTTO RICCARDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2003 (GARA FIUMICINO CALCIO – GIADA MACCARESE DEL 30.11.2003 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA) La Commissione Disciplinare § Visto il reclamo in epigrafe; § Esaminati gli atti ufficiali; § Udita, come da richiesta, la società interessata; § Sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § Considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono, per quanto riguarda la punizione del calciatore BUSATTO STEFANO, ritenersi parzialmente assumibili; § Rilevato che in effetti il calciatore BUSATTO STEFANO, espulso, protestava ad alta voce nei confronti dell’arbitro e gli stringeva con forza la mano; § Tenuto conto che il gesto non può essere inteso che in senso polemico e, certo, non tale da voler procurare un danno fisico all’arbitro; DELIBERA § Di accogliere parzialmente il ricorso del calciatore BUSATTO STEFANO e per l’effetto, ridurre la squalifica a carico dello stesso da tre a due gare effettive; § Di dichiarare inammissibile il ricorso dell’allenatore FIROTTO RICCARDO ai sensi dell’art. 41 comma 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va restituita.
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