COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 CRL del 29/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORSANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA IN MERITO ALLA GARA ATLETICO LADISPOLI 2000 – CORSANO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DI ROMA, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 13/A DEL 27-11-2003 COM. PROVINCIALE DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 CRL del 29/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORSANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA IN MERITO ALLA GARA ATLETICO LADISPOLI 2000 – CORSANO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DI ROMA, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 13/A DEL 27-11-2003 COM. PROVINCIALE DI ROMA. Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Corsano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma in merito alla gara in epigrafe, con la quale era stata irrogata a carico della reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Il Giudice di prime cure ha irrogato tale sanzione in quanto la società Corsano aveva presentato le liste di gara oltre il tempo di attesa previsto dal regolamento. La reclamante nel suo scritto difensivo deduce, invece, di aver presentato le liste nei tempi previsti e che la gara non si è svolta per la carenza di illuminazione del campo di gioco così come constatato dall’Arbitro alla presenza dei due capitani; richiede quindi, la ripetizione della gara o l’attribuzione della vittoria per 3 a 0 per la responsabilità della società ospitante per l’irregolarità del campo di gioco. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che l’Arbitro con rara e commendevole precisione ha descritto nel suo rapporto di gara sia i tempi esatti della presentazione delle liste di gara da parte della società Corsano, sia la situazione dell’illuminazione del campo di gioco, allegando addirittura un disegno descrivente la collocazione dei sistemi di illuminazione e delle zone d’ombra presenti sul campo di gioco. Alla luce delle risultanze del referto arbitrale pur non potendo accogliersi la tesi difensiva relativa alla presentazione delle liste di gara prima della scadenza del termine d’attesa, si deve comunque ritenere la decisione del Giudice Sportivo non congrua rispetto agli accadimenti. Infatti la società Corsano ha presentato le liste di gara alle ore 18,33, tre minuti oltre il termine di attesa, essendo l’inizio della gara previsto per le ore 17,45; ciò non di meno l’Arbitro, non risultando dissensi dalla società ospitante, si accinse comunque ad iniziare la gara, anche perché risulta dal rapporto che la società Corsano era presente sin dalle ore 18,00 con nove calciatori negli spogliatoi. Giunto sul terreno di gioco non potè che constatare che l’illuminazione del campo nella zona centrale era assolutamente carente in quanto uno dei fari centrali, posizionati proprio sul centro campo, non funzionava regolarmente in quanto si accendeva e spegneva ad intermittenza e, quindi, d’intesa con i due capitani che erano senz’altro intenzionati a giocare, decideva prudenzialmente di non dare inizio alla gara. Giova ricordare che il ritardo nella presentazione della lista di gara da parte della società Corsano non ha avuto alcuna influenza sull’utilizzo dell’illuminazione artificiale in quanto la gara era programmata per le ore 17,30 e, quindi, si sarebbe dovuta svolgere tutta con l’utilizzo della luce artificiale. Orbene non vi è dubbio che l’unico motivo della mancata effettuazione della gara deve essere individuato nella carenza di illuminazione in quanto l’Arbitro accettando la distinta di gara, effettuando il riconoscimento dei calciatori ed il sopralluogo con i capitani ha superato la questione del ritardo nella presentazione della lista trovando conforto nella, sportivamente apprezzabile, mancata opposizione dell’altro contendente. L’Arbitro avrebbe potuto non accettare la lista, ritenendo, con il conforto del regolamento, lo spirare del tempo di attesa preclusivo di tale adempimento ma l’averla accettata, effettuando successivamente tutte le operazioni di verifica, ha sanato l’inadempimento introducendo una fase nuova, quella appunto della verifica della regolarità del terreno di gioco. Anche in tale frangente il comportamento arbitrale è esente da censure. Infatti al di là della omologazione effettuata nei tempi e nei modi regolamentari dagli organi a ciò preposti dalla Federazione, il direttore di gara deve sempre valutare che le condizioni di praticabilità ed idoneità del terreno di gioco siano effettivamente presenti al momento. Nella specie le condizioni non sussistevano e bene ha fatto a non dare inizio all’incontro sia per tutelarne la regolarità sia per preservare i contendenti da infortuni causati dalla scarsa visibilità. La responsabilità della società ospitante deve però essere esclusa. Infatti il direttore di gara afferma che il maggior vulnus alla idoneità dell’illuminazione era causato dall’accensione ad intermittenza di un faro centrale, deputato ad illuminare la zona di centrocampo, nevralgica per lo svolgimento del gioco. In tale frangente, causato da un imprevedibile e subitaneo guasto che non poteva essere né previsto né riparato in tempo utile è evidente che ci si trova in una di quelle circostanze di forza maggiore che sfuggono ad una valutazione tecnica e disciplinare che consentono, anzi impongono, la ripetizione della gara. In tal senso la Commissione, ispirandosi a canoni di Giustizia formale e sostanziale, conclude. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, DELIBERA · di accogliere parzialmente il reclamo e di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, mandando la segreteria del Comitato Provinciale di Roma per gli adempimenti di conseguenza. · La tassa reclamo va restituita.
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