COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PASSOSCURO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE SINO AL 10/12/2003 DEL DIRIGENTE ANGELICI LUCIANO E AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COM.UFF. 33 DEL 27-11-2003. GARA CERVETERI- PASSOSCURO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PASSOSCURO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE SINO AL 10/12/2003 DEL DIRIGENTE ANGELICI LUCIANO E AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COM.UFF. 33 DEL 27-11-2003. GARA CERVETERI- PASSOSCURO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo in epigrafe e sentita la società reclamante e l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; osservato in via preliminare che l’inibizione del dirigente ANGELICI LUCIANO è stata contenuta dal Giudice Sportivo nel termine di giorni 13 e quindi al di sotto del limite di un mese dettato dall’articolo 41 n. 3 comma b) del CGS e, pertanto, non è impugnabile in questa sede; ritenuto che la sanzione a carico della società, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di Gara in sede di supplemento di rapporto, con particolare riferimento al concreto atteggiamento dei sostenitori della reclamante al momento dell’abbandono dell’impianto sportivo, può essere lievemente ridimensionata entro i limiti di cui al dispositivo; DELIBERA · di dichiarare il reclamo inammissibile per la parte relativa alla inibizione del dirigente ANGELICI LUCIANO che, pertanto, viene confermata; · di accogliere parzialmente il reclamo nella parte relativa all’ammenda a carico della societa’ riducendo la sanzione da € 250,00 ad € 200,00 · di non adottare provvedimenti sulla tassa reclamo in quanto la tassa e’ gia’ stata restituita all’atto della decisione sulla posizione del calciatore CARLINI MARCO.
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