COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. OLEVANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COM. REG. LAZIO IN ESITO ALLA SOSPENSIONE DELLA GARA TORRE MAURA – OLEVANO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA E PUBBICATI SUL COM. UFF. 33 DEL 27-11-2003.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. OLEVANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COM. REG. LAZIO IN ESITO ALLA SOSPENSIONE DELLA GARA TORRE MAURA – OLEVANO DEL 23-11-2003 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA E PUBBICATI SUL COM. UFF. 33 DEL 27-11-2003. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe ed ascoltato l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, il Direttore di Gara ha confermato che la gran parte dei calciatori di entrambe le squadre hanno partecipato alla rissa generale che ha portato alla sospensione della gara; osservato che, come più volte ribadito, nel caso di rissa generale non rileva, ai fini dell’attribuzione della perdita della gara ad entrambe le società, chi o che cosa abbia dato origine alla rissa, ma solo il fatto che la colluttazione, avendo riguardato la quasi generalità dei contendenti, ha reso impossibile la prosecuzione dell’incontro, indipendentemente dal numero dei calciatori poi individuati come sicuramente partecipanti all’evento; ritenuto, infine, che l’Arbitro ha confermato il suo rapporto anche in riferimento alla colluttazione che ha visto coinvolti elementi di entrambe le tifoserie, non potendo certo distinguere tra effettivi spettatori e dirigenti non indossanti la divisa sociale, e, quindi, non possono essere accolte le censure della reclamante sul punto; DELIBERA · di respingere il reclamo confermando integralmente tutte le decisioni impugnate. · La tassa reclamo va incamerata.
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