COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. TORRICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ERMANNO E 4 GARE AL CALCIATORE CUTOLINI MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40 DEL 18.12.2003 (Gara: BOVILLE ERNICA – TORRICE del 14.12.2003 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. TORRICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ERMANNO E 4 GARE AL CALCIATORE CUTOLINI MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40 DEL 18.12.2003 (Gara: BOVILLE ERNICA – TORRICE del 14.12.2003 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe possono ritenersi parzialmente assumibili solo nei riguardi del calciatore ZANGRILLI MARCO fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; che in effetti per le azioni reiterate e violente poste in essere dal calciatore CUTOLINI MARCO , si ritiene che la squalifica comminata sia del tutto congrua; che per quanto attiene il calciatore ZANGRILLI ERMANNO sembra potersi rivalutare sia pure in maniera del tutto lieve il comportamento posto in essere dallo stesso che non ha assunto toni di particolare violenza tale da recare danni fisici all’avversario; DELIBERA · di respingere il ricorso relativamente al calciatore CUTOLINI MARCO confermandone la squalifica a 4 gare effettive; · di accogliere parzialmente il ricorso riguardo al calciatore ZANGRILLI ERMANNO la cui squalifica viene ridotta da 6 a 5 gare effettive. · La tassa di reclamo va restituita
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