COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FESTUCCIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: PRO CALCIO SABINA – SABINIA del 7.12.2003 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/12/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FESTUCCIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: PRO CALCIO SABINA - SABINIA del 7.12.2003 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che, alla luce di talune circostanze dedotte dalla reclamante e dalla dinamica dell’evento descritto nel referto arbitrale il fatto possa essere considerato come accesa protesta e non come intenzionale ostacolo all’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Direttore di gara; ritenuto di poter lievemente ridurre la sanzione irrogata, riconducendola nell’ambito di cui al dispositivo; DELIBERA · di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore FESTUCCIA DAVIDE (Sabina) da cinque a quattro gare. · La tassa di reclamo va restituita.
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